Art. 3.
(Accertamento dei crediti).

      1. Una commissione paritetica, costituita e disciplinata secondo le disposizioni

 

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dell'articolo 4, provvede all'accertamento e alla quantificazione dei crediti sulla base della documentazione già esistente presso il Ministero degli affari esteri, eventualmente integrata a cura del creditore istante.
      2. I crediti sono espressi in euro al tasso di cambio con il dollaro USA del 1o gennaio 2002. Se sorti in valuta differente dal dollaro USA, la preliminare trasformazione in dollari USA è effettuata al tasso di cambio, come accertato dall'Ufficio italiano dei cambi, della data della loro insorgenza.
      3. La quantificazione dei crediti include la rivalutazione monetaria sulla base dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nonché gli interessi legali previsti in sentenze o in lodi arbitrali internazionali ovvero, in mancanza di essi, vigenti in Italia. La rivalutazione monetaria e gli interessi legali sono calcolati dalla data dell'insorgenza del credito fino a quella dell'accertamento di cui al comma 1.